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Le violazioni dei protocolli anti-Covid come quelle del D.Lgs. 81/2008

Le violazioni del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro non sanitari vanno ricondotte a quelle del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro).

Lo ha chiarito la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo in una nota (la 1104/20), indirizzata al Prefetto, alle Forze di Polizia, al Dipartimento di Prevenzione ASL, all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, al Comando Carabinieri Tutela Salute sul Lavoro, ed ai Vigili del Fuoco, volta a fornire indicazioni sul “decalogo delle buone pratiche” che dovrebbe garantire lavoratori e produzione per la fase 2.

La precisazione della Procura bergamasca si è resa necessaria a seguito dell’emersione, da più parti, di dubbi circa la corretta applicazione dei c.d. “protocolli condivisi” siglati per garantire la sicurezza e la salute in azienda in tempi di Coronavirus.

«Il Governo», si legge, nel documento, «mediante il D.L. 19/2020, ha attribuito il potere di individuare le misure di contenimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, che l'ha esercitato con l’emanazione dei Decreti 10 Aprile e 26 Aprile 2020, nei quali sono state espressamente individuate tali misure: esse presentano natura normativa».

«Tutte le imprese», prosegue la nota, «a far data dal 04.05.2020, devono osservare i contenuti del Protocollo condiviso, che, vista la loro natura, sono soggette, in caso di loro inosservanza, alle sanzioni amministrative di cui al D.L.19/20».

«Vista la finalità di prevenzione generale cui è ispirata la ratio della normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro», conclude la Procura, «si ritiene consigliabile reperire, nelle misure di contenimento contenute nel Protocollo condiviso o negli altri due protocolli, i precetti che corrispondono alle norme del D.Lgs. 81/2008. Pertanto, in caso di inadempimento alle misure contenute in uno dei protocolli e, contemporaneamente, di violazione ad una delle norme del D.Lgs. 81/2008, andrà applicata la procedura di cui all'art. 301 del D.Lgs. 81/2008 e conseguentemente le disposizioni di cui agli art. 20 e seguenti del D.Lgs. 758/1994, impartendo al trasgressore la prescrizione volta alla regolarizzazione della situazione antigiuridica».

 

RisolvoSONO DISPONIBILI IN RISOLVO I CHECK-UP PER POTER VERIFICARE L'ADEGUAMENTO DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAI PROTOCOLLI IN VIGORE

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