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Sentenza - Prassi lavorative scorrette, datore condannato

 “Non impedire l’evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo” (Art. 40 C.P)

E' su questo presupposto che si fonda la responsabilità in capo ai vertici di un'azienda, cosiddetti reati omissivi impropri.

Il fatto. Nel fatto in questione l'infortunio riguarda la frattura di alcune vertebre di un bracciante agricolo, alle dipendenze di una ditta, che nel raccogliere le olive cadeva dall'albero dove era arrampicato. La normativa prevederebbe l'uso della scala per quel tipo di operazioni, quando fatte in quota. 

La sentenza. Il lavoratore era intento nell’esecuzione del compito assegnato e non può dirsi abnorme né imprevedibile il fatto di arrampicarsi sulle piante per tentare di fare cadere le olive più distanti da terra. Soprattutto dai fatti raccolti non c’era nessun elemento che mostrasse che il datore di lavoro aveva fornito specifiche prescrizioni di divieto o fornito messi che consentissero di fare quell'operazione in quota.

La motivazione "la colpa del lavoratore eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti ad osservarne le disposizioni non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento-morte del lavoratore che ne sia conseguito o delle lesioni da questo riportate può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento"

Comportamento abnorme. Secondo la giurisprudenza "è abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione della misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e che tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli (vedi sez. IV, 28.4.2011 23292; 5.3.2015 n. 16397)"

Un cenno alla sicurezza macchine. Attenzione che una recente sentenza del 2018 evidenzia che “In alcun modo può ritenersi abnorme ed eccentrico od addirittura estraneo alle mansioni affidate il comportamento del lavoratore che superando delle transenne apposte a chiusura di un'area pericolosa, rispetto alla quale è interdetto il transito, ponga in essere proprio quell'azione paventata, per evitare la quale la tutela viene predisposta. Siffatto comportamento, infatti, costituisce proprio il rischio tipico per cui viene introdotta la prevenzione concreta, così come rischio tipico è l'azione dell'operatore che, anziché operare a macchina ferma, o chiamare l'addetto, manovri manualmente su un'apparecchiatura al fine di bloccarla o di sbloccarla, anche ponendo in essere azioni gravemente imprudenti e per evitare le quali ha ricevuto l'opportuna formazione ed informazione. Si tratta, invero, di prevedibili, seppur gravi, violazioni delle norme di sicurezza da parte del lavoratore interessato.” (Cass. pen. Sez. IV, 09/05/2018, n. 37106). Qui puoi trovare uno strumento per il controllo periodico dei requisiti macchine

 

Sentenza della Corte di Cassazione, sez. IV, 5 settembre 2019, n. 37148

 

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