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SENTENZA - La Marcatura CE non basta

Nella sentenza n. 54480/ dicembre 2016 la Corte di Cassazione ha condannato un datore di lavoro per un infortunio mortale accaduto con una macchina raccoglitrice marcata CE che aveva un dispositivo di sicurezza deteriorato.

Il fatto

Il lavoratore scendendo dalla macchina raccoglitrice era rimasto incastrato nei rulli, restandone poi schiacciato, poiché il meccanismo di spegnimento automatico non si era attivato. Si trattava di un interruttore sotto il sedile di guida, che avrebbe dovuto attivarsi spegnendo la macchina allorquando l'operatore fosse sceso dal mezzo.

Perché non si era attivato? Il dispositivo era costituito da un interruttore composto da due lamine conduttrici di rame separate da una imbottitura di spugna; con il deteriorarsi dell'imbottitura, le lamine erano rimaste in contatto, impedendo lo spegnimento della macchina al momento della discesa del conducente del mezzo.

La sentenza della Cassazione

"Secondo il consolidato insegnamento della Corte di legittimità, il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso a un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità CE o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore, valgano a esonerarlo dalla sua responsabilità (Cass., Sez. 4, n. 37060/2008, Rv. 241020).

In proposito, va anche ribadito che la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l'evento dannoso sia provocato dall'inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l'obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare la predetta macchina e di adottare nell'impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori. A detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l'accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l'ordinaria diligenza (Sez. 4, n. 26247 del 30/05/2013, Rv. 256948Sez. 4, n.22249 del 14/03/2014 Rv. 259229)."

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Sentenza n. 54480 del 21 dicembre 2016 - Cassazione Penale, Sez. 4

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