📢 WEBINAR | Come rendere strategica la riunione periodica per la sicurezza | ospite Roberta Bruno, EHS Manager di Bonzai S.p.A.
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Risolvo Software

    Rendi dinamico il DVR grazie a Risolvo (salva il tempo di valore)
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    Rendi dinamico il DVR grazie a Risolvo (salva il tempo di valore)

    "L'Uomo è ancora il più straordinario dei computer". Una delle frasi storiche che sancisce il rapporto tra l'Uomo e l'intelligenza artificiale ;) La verità è che l'essere umano è più lento e più impreciso ma sicuramente più intelligente di un software. Ed è giusto che l'essere umano utilizzi tempo di valore per le attività che deve svolgere, lasciando ai software le attività noiose e ripetitive. Vediamo come Risolvo, ad esempio, aiuta Consulenti ed RSPP aziendali a preservare il loro valore, velocizzando la realizzazione e l'aggiornamento del DVR. Risolvo nasce da un team di consulenti. Quello che per un'azienda è un problema da affrontare una volta ogni tanto, per il Consulente diventa un'attività giornaliera da fare in maniera continuativa. Immaginate la fatica di dover fare ogni giorno le solite attività senza valore aggiunto: cambiare il colore di una cella del DVR e la lettera che definisce il rischio, cambiare un tipo di dispositivo di protezione con un nuovo acquisto e aggiornare l'elenco di ogni lavoratore che aveva in dotazione quel dispositivo, effettuare l'analisi delle attività di miglioramento e successivamente ricordarsi di metterle in agenda... Serviva un software in grado di fare tutto questo da solo, lasciando all'esperto di sicurezza il tempo giusto per fare le cose veramente di valore: l'analisi dei rischi e la programmazione e verifica delle attività di miglioramento. 6 modi con cui Risolvo valorizza il tuo tempo Crea istantaneamente le attività in calendario a partire dall'elenco delle attività caricate nell'analisi. Questo ti fa risparmiare tempo e ti evita errori e dimenticanze! Aiuta nella programmazione delle attività di miglioramento con una libreria di oltre 1000 suggerimenti nati da più di 20 anni di lavoro nella sicurezza. Approfitta dell'esperienza altrui! Quando un'attività in calendario nata dal DVR viene chiusa e viene fatta la verifica di efficacia si aggiorna automaticamente il livello del rischio. Evidenzia nel DVR i rischi coinvolti dall'aggiornamento di una anagrafica (ad esempio l'introduzione di un nuovo agente chimico, la dismissione di una attrezzatura, la modifica di una fase di lavoro, l'accesso di una mansione ad aree che prima erano interdette...) In qualsiasi momento puoi stampare la valutazione dei rischi, completa del piano di attività di miglioramento nella loro rispettive fasi di esecuzione (da programmare, programmata, svolta) Utilizza le funzioni copia incolla per velocizzare la creazione delle analisi
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    La valutazione dei rischi in azienda: 3 step fondamentali
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    La valutazione dei rischi in azienda: 3 step fondamentali

    Il D.lgs 81/2008 definisce un buon DVR come la “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.
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    INAIL distingue tra infortunio e responsabilitĂ  del Datore (Coronavirus)

    INAIL distingue tra infortunio e responsabilitĂ  del Datore (Coronavirus)

    L’Inail chiarisce che non è possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero: la responsabilità del datore di lavoro in caso di contagi è pertanto separata dal riconoscimento dell’infortunio Con la circolare n.22 del 20 maggio l’Inail chiarisce alcuni aspetti legati alla responsabilità del datore di lavoro in caso in cui un dipendente contragga il Coronavirus.
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    Le violazioni dei protocolli anti-Covid come quelle del D.Lgs. 81/2008

    Le violazioni dei protocolli anti-Covid come quelle del D.Lgs. 81/2008

    Le violazioni del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro non sanitari vanno ricondotte a quelle del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro). Lo ha chiarito la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo in una nota (la 1104/20), indirizzata al Prefetto, alle Forze di Polizia, al Dipartimento di Prevenzione ASL, all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, al Comando Carabinieri Tutela Salute sul Lavoro, ed ai Vigili del Fuoco, volta a fornire indicazioni sul “decalogo delle buone pratiche” che dovrebbe garantire lavoratori e produzione per la fase 2. La precisazione della Procura bergamasca si è resa necessaria a seguito dell’emersione, da più parti, di dubbi circa la corretta applicazione dei c.d. “protocolli condivisi” siglati per garantire la sicurezza e la salute in azienda in tempi di Coronavirus. «Il Governo», si legge, nel documento, «mediante il D.L. 19/2020, ha attribuito il potere di individuare le misure di contenimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, che l'ha esercitato con l’emanazione dei Decreti 10 Aprile e 26 Aprile 2020, nei quali sono state espressamente individuate tali misure: esse presentano natura normativa». «Tutte le imprese», prosegue la nota, «a far data dal 04.05.2020, devono osservare i contenuti del Protocollo condiviso, che, vista la loro natura, sono soggette, in caso di loro inosservanza, alle sanzioni amministrative di cui al D.L.19/20». «Vista la finalità di prevenzione generale cui è ispirata la ratio della normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro», conclude la Procura, «si ritiene consigliabile reperire, nelle misure di contenimento contenute nel Protocollo condiviso o negli altri due protocolli, i precetti che corrispondono alle norme del D.Lgs. 81/2008. Pertanto, in caso di inadempimento alle misure contenute in uno dei protocolli e, contemporaneamente, di violazione ad una delle norme del D.Lgs. 81/2008, andrà applicata la procedura di cui all'art. 301 del D.Lgs. 81/2008 e conseguentemente le disposizioni di cui agli art. 20 e seguenti del D.Lgs. 758/1994, impartendo al trasgressore la prescrizione volta alla regolarizzazione della situazione antigiuridica». SONO DISPONIBILI IN RISOLVO I CHECK-UP PER POTER VERIFICARE L'ADEGUAMENTO DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAI PROTOCOLLI IN VIGORE
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    Sentenza - Prassi lavorative scorrette, datore condannato
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    Sentenza - Prassi lavorative scorrette, datore condannato

    “Non impedire l’evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo” (Art. 40 C.P) E' su questo presupposto che si fonda la responsabilità in capo ai vertici di un'azienda, cosiddetti reati omissivi impropri. Il fatto. Nel fatto in questione l'infortunio riguarda la frattura di alcune vertebre di un bracciante agricolo, alle dipendenze di una ditta, che nel raccogliere le olive cadeva dall'albero dove era arrampicato. La normativa prevederebbe l'uso della scala per quel tipo di operazioni, quando fatte in quota. La sentenza. Il lavoratore era intento nell’esecuzione del compito assegnato e non può dirsi abnorme né imprevedibile il fatto di arrampicarsi sulle piante per tentare di fare cadere le olive più distanti da terra. Soprattutto dai fatti raccolti non c’era nessun elemento che mostrasse che il datore di lavoro aveva fornito specifiche prescrizioni di divieto o fornito messi che consentissero di fare quell'operazione in quota. La motivazione "la colpa del lavoratore eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti ad osservarne le disposizioni non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento-morte del lavoratore che ne sia conseguito o delle lesioni da questo riportate può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento" Comportamento abnorme. Secondo la giurisprudenza "è abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione della misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e che tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli (vedi sez. IV, 28.4.2011 23292; 5.3.2015 n. 16397)" Un cenno alla sicurezza macchine. Attenzione che una recente sentenza del 2018 evidenzia che “In alcun modo può ritenersi abnorme ed eccentrico od addirittura estraneo alle mansioni affidate il comportamento del lavoratore che superando delle transenne apposte a chiusura di un'area pericolosa, rispetto alla quale è interdetto il transito, ponga in essere proprio quell'azione paventata, per evitare la quale la tutela viene predisposta. Siffatto comportamento, infatti, costituisce proprio il rischio tipico per cui viene introdotta la prevenzione concreta, così come rischio tipico è l'azione dell'operatore che, anziché operare a macchina ferma, o chiamare l'addetto, manovri manualmente su un'apparecchiatura al fine di bloccarla o di sbloccarla, anche ponendo in essere azioni gravemente imprudenti e per evitare le quali ha ricevuto l'opportuna formazione ed informazione. Si tratta, invero, di prevedibili, seppur gravi, violazioni delle norme di sicurezza da parte del lavoratore interessato.” (Cass. pen. Sez. IV, 09/05/2018, n. 37106). Qui puoi trovare uno strumento per il controllo periodico dei requisiti macchine Sentenza della Corte di Cassazione, sez. IV, 5 settembre 2019, n. 37148
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    Covid aziende, il nuovo protocollo del 24 aprile
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    Covid aziende, il nuovo protocollo del 24 aprile

    Pubblichiamo qui di seguito il protocollo condiviso per le disposizioni sicurezza negli ambienti di lavoro aggiornato al 24 aprile.
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    COVID - Candida la tua azienda al progetto pilota

    COVID - Candida la tua azienda al progetto pilota

    La tua azienda opera in Veneto? Candida la tua attivitĂ  al Progetto pilota per la riapertura delle attivitĂ  produttive.
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    Ritorno al lavoro in sicurezza: check up Covid

    Ritorno al lavoro in sicurezza: check up Covid

    In questo ultimo mese e mezzo molte aziende hanno dovuto sospendere la propria attivitĂ  o ridurla ai minimi termini per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.
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    Formazione da remoto per RSPP

    Formazione da remoto per RSPP

    Nonostante siano stati sospesi ovunque in Italia i corsi professionali e attività le formative in aula, è tuttavia possibile effettuare attività di formazione a distanza. Questa riorganizzazione da remoto può infatti essere ben spesa per la formazione e l'acquisizione di competenze. Ricordiamo che "per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per numero di ore non inferiore a quello minimo previsto (punto 10 dell'Accordo Stato - Regioni del 7 luglio 2016)" (ovvero 20 ore per ASPP e 40 ore per RSPP. Leggi qui come tenere sotto controllo le scadenze della formazione) Qui di seguito, riportiamo 3 appuntamenti validi per l'aggiornamento RSPP e organizzati dall’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro ( AiFOS) che affrontano proprio alcuni aspetti rilevanti correlati all’attuale gestione dell’emergenza.
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    Smart working e telelavoro: come cambia la valutazione dei rischi

    Smart working e telelavoro: come cambia la valutazione dei rischi

    In questi giorni il telelavoro e lo smart working sono diventati l'ancora di salvezza per molte aziende e molti lavoratori. Argomento snobbato dalla maggior parte delle aziende, ora è visto come la soluzione a tutti i mali (lavorativi!)
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    DPI: come sceglierli e gestirli in maniera efficiente

    DPI: come sceglierli e gestirli in maniera efficiente

    Cosa sono I DPI, ovvero Dispositivi di Protezione Individuale, sono attrezzature per la tutela della salute e sicurezza personale di un lavoratore (guanti, occhiali, visiere, maschere facciali filtranti, scarpe, ecc.). I DPI rappresentano l'ultima soluzione percorribile nella gestione della sicurezza e devono essere presi in considerazione solo dopo che tutti gli altri strumenti di controllo del rischio perché si limitano a proteggere la singola persona e non impediscono che si verifichi un incidente. Lo scopo è ridurre i rischi cosiddetti "residui" dopo le misure di prevenzione e protezione collettive progettate dall'azienda.
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    AAA Venditore Nord Italia

    AAA Venditore Nord Italia

    Il team di Risolvo Software si allarga! Se sei un venditore in gamba, zona Lombardia, contattaci perché stiamo cercando un sales account per il Nord Italia a tempo indeterminato.
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